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Detrazione fiscale per le Persone fisiche
e le Società.
1. In base al disposto dell'art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle "erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro, a favore delle... ONLUS [...]" purché il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero con altri sistemi di pagamento in grado di consentire efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.
2. In base al disposto dell'art. 100, comma 2, lettera h) del TUIR, sono deducibili "le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al due per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore delle ONLUS [...]".
Ai sensi dell'art. 14 D.L. 35/2005, sono altresì deducibili le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'IRES in favore di ONLUS nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogatore e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Riferimenti normativi
Informativa sulla privacy
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